La Corte d’Appello sez. Lavoro ha accolto il ricorso nell’ambito di una riassunzione a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione. La Corte ha riconosciuto lo status di soggetto equiparato alle vittime del dovere, ordinando al Ministero della Difesa di corrispondere diverse prestazioni economiche al ricorrente, con decorrenza dall’1 febbraio 2013, in relazione al grado di invalidità accertato. La decisione si fonda sulle disposizioni della legge n. 266/2005 e delle normative vigenti in materia di indennizzi per le vittime del dovere
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