Il caso
1° Luogotenente dell’Esercito Italiano, che dopo aver svolto attività in teatri operativi esteri e in territorio nazionale si è ammalato di una patologia tumorale.
Il Comitato di Verifica ha giudicato l’infermitá non dipendente da causa di servizio negando il riconoscimento dei relativi benefici.
Il Tar Friuli Venezia Giulia accoglie il ricorso
Le conclusioni dei giudici amministrativi:
“Tale prova non è stata, pur tuttavia, offerta nel caso specifico, essendosi, per converso, l’organo tecnico limitato, per l’appunto, a riportare diffusamente gli esiti cui è giunta la letteratura scientifica, peraltro in studi oramai risalenti, senza, pur tuttavia, nemmeno minimamente soffermarsi ad effettuare una congrua valutazione clinica ed anamnestica del ricorrente (nel cui ambito avrebbe, tra l’altro, dovuto tenere adeguatamente conto anche del fatto che prima di partire per le missioni all’estero era stato, comunque, sottoposto a rigorosi accertamenti di carattere medico-sanitario che non avevano reso evidente la sussistenza della patologie poi, invece, insorta e patita).
Sicché il Collegio non può esimersi dal rilevare il difetto di istruttoria e di motivazione che affligge, nel caso di specie, il parere espresso dal Comitato di Verifica – le cui argomentazioni sono state, poi, mutuate dal provvedimento con cui è stata denegata, in via definitiva, al ricorrente la dipendenza da causa di servizio della patologie sofferta – sufficiente a far emergere l’errore fattuale che inficia la valutazione effettuata e tale da legittimare, conseguentemente, il sindacato di questo giudice.
Sulla scorta delle considerazioni dianzi evidenziate, il ricorso va, pertanto, accolto, in quanto fondato, con conseguente annullamento del decreto e degli atti impugnati.”