Annullando il provvedimento Carabinieri per assunzione presso la Polizia di Stato.

Il Consiglio di Stato – Sezione Quarta con sentenza n. 88/2010 in riforma della sentenza del T.A.R. Lazio – Sezione Prima Bis n. 813/2007 ha accolto il ricorso di primo grado così annullando il provvedimento con il quale ad un Carabiniere era stato impedito di poter transitare nella Polizia di Stato precisando che il mancato completamento della ferma quadriennale non poteva impedire l’assunzione in servizio presso la Polizia di stato ai termini dell’art. 14 del D. Lgs. N. 215/2001 “alla luce dell’unicità del servizio militare volontario” e che “l’Amministrazione della Difesa non poteva omettere di nominare l’appellante sul posto di Agente di Polizia del quale era risultato vincitore ed il proscioglimento, a termini del ripetuto art. 14 del D. Lgs. N. 215/2001, avvenire da parte dell’Arma deiE’ quanto ci comunica l’Avv. Angelo Fiore TARTAGLIA che ha seguito il caso.

sentenza n2 18-1-2010”.

 

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