INTERDIPENDENZA E VIOLAZIONE DEL GIUDICATO

Il caso trattato riguarda la difesa di un ex App. dei C.C al quale veniva negato, in modo generico e senza l’analisi degli elementi specifici evidenziati nella sentenza, l’aggravamento  della patologia.
Il Tar Lazio accoglie il ricorso,  annulla i provvedimenti  impugnati e  ordina al Comitato di  rivalutare l’istanza del ricorrente  con le valutazioni e gli eventuali approfondimenti .
Le conclusioni  del Tar :
 “Considerato che, come evidenziato, la sentenza omissis ordinava all’Amministrazione di prendere in esame, nella valutazione delle cause o concause scatenanti le infermità del ricorrente, le specifiche condizioni in cui lo stesso aveva operato, riconosciute oggettivamente dure e potenzialmente pericolose ai fini dell’insorgenza della patologia tumorale successivamente insorta, tenuto conto anche della massiccia profilassi vaccinale a cui era stato sottoposto e al rinvenimento, nei suoi tessuti, di nanoparticelle di metalli pesanti;
Ritenuto, dunque, che il predetto parere non sembra aver ottemperato alla predetta sentenza e che, pertanto, nel caso di specie, il Collegio rileva la violazione e/o elusione del giudicato, in quanto la nuova valutazione del Comitato di verifica non ha analizzato gli elementi specifici evidenziati nella sentenza, ponendosi, anzi, in riferimento ad alcuni di essi (il servizio prestato, che per il Comitato di verifica risulta normale ed ordinario e non eccedente le normali condizioni di lavoro), in contrasto con quanto rilevato nella sentenza ottemperanda (“condizioni climatiche, igieniche, operative oggettivamente dure”); non prendendo in considerazione altri elementi evidenziati dalla sentenza (profilassi vaccinale); eludendo la valutazione del cd. Rischio specifico (presenza di nanoparticelle di metalli pesanti nei tessuti del ricorrente che, in quanto non contenenti sostanze radiogene ma solo altri inquinanti, non sono stati ritenuti cause o concause della specifica patologia de qua);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso in epigrafe debba essere accolto, nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, debba disporsi l’annullamento del provvedimento con esso impugnato;
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero della Difesa e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in solido tra loro, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio”