CONDANNA DEL MINISTERO ECONOMIA E FINANZA PER ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA CONCORSUALE

La Parte, idonea non vincitrice del Concorso pubblico per il reclutamento di 1250 allievi finanzieri, era stata esclusa per difetto del requisito di condotta incensurabile di cui all’ art comma 1 lettera g) del bando di concorso.
Il tar_lazio accoglie il ricorso evidenziando   “Che un tale metro valutativo non comporta alcune indebita estensione del sindacato di questo giudice in ambiti riservati alla discrezionalità dell’amministrazione potendo il giudizio della pubblica amministrazione presentarsi viziato sotto il profilo della logicità, razionalità o in quanto non adeguatamente supportato da un apparato motivazionale che dia, alla luce tutti gli elementi di fatto apprezzabili, contezza delle ragioni che ogni caso propendono – pure in presenza di episodi risalenti ad età minorile – per l’inibizione   all’accesso dell’ interessato nei ruoli di un corpo ad ordinamento militare;
Che tale limite puntualmente colto dalle interessata nel primo mezzo di gravame   è quello che si  rinviene nel provvedimento impugnato che raccordando  la determinazione di esclusione dalla procedura adottata alla condotta tenuta dalle interessata nel 2007 appare  contraddistinto da quel  automatismo casistico sopra evidenziato senza adeguatamente esplicitare le ragioni in forza delle quali tale condotta è stata ritenuta di gravità tale da fondare un giudizio pronostico di inaffidabilità, nonostante attuata in età adolescenziale connotata da una fisiologica immaturità in forma episodica e seguita-  come anche rilevato dal Tribunale per i  Minorenni nella decisione sopra  richiamata da un contegno del tutto privo di ulteriori segnali di devianza;
che, conclusivamente, il primo ad assorbente dei motivi di gravame si presenta manifestamente meritevole di condivisione in quanto fondato e il ricorso va accolto con conseguente annullamento degli atti di esclusione impugnati.”
Il  consiglio di stato  respinge l’appello dell’amministrazione precisando ”  Nel caso di specie l’esclusione è connotata appunto da un automatismo e quindi caratterizzata da un insufficiente motivazione. Le circostanze del fatto  connotano un episodio che come ritenuto dal giudice minorile è fatto ascrivibile ad una fisiologica immaturità…..
D’altro canto si tratta di episodio adolescenziale unico e isolato, laddove non vi sono ulteriori circostanze che depongono per una condotta di vita censurabile,  ed anzi l’ammissione al precedente concorso di reclutamento in cui ha conseguito l’idoneità, l’ammissione e lo svolgimento di ferma prefissata annuale nell’esercito durante la quale ha conseguito un elogio, la nomina a guardie particolare giurata con licenza di porto di pistola e le sottostanti valutazioni favorevoli della Autorità di pubblica sicurezza depongono in senso contrario alla ritenuta carenza del requisito di condotta. In conclusione  l’appello in epigrafe deve essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata.”