Riportiamo all’interno dell’articolo una parte della sentenza del tarlazio che accoglie il ricorso definendo incomprensibile e immotivato il diniego decretato dell’Organo medico legale:
“L’organo medico legale,la cui composizione tecnico giuridica esprime altissime professionalità,ha il dovere di pronunciarsi attraverso giudizi chiari esaurienti convincenti sul piano dell’attendibilità e verisimiglianza.
La Sezione,ha, infatti, più volte rilevato che i giudizi espressi dal Comitato di Verifica delle cause di servizio non risultano adeguatamente motivati, come nel caso di specie, perché si caratterizzano da affermazioni astratte e stereotipate.
La evidente meccanica riproduzione delle motivazioni di diniego della relazione causale tra la patologia e il servizio risulta così utilizzabile per ogni istante, poiché tale giudizio non è mai declinato con le singolari e concrete condizioni e anamnesi del singolo caso.
Ora,nel caso di specie la riportata motivazione negativa, non dà conto delle peculiari evenienze altamente inquinanti connesse alla situazione ambientale presente nelle zone di operazioni cui ha prestato servizio il militare
Ciò non significa una automatica affermazione della relazione causale tra la patologia ed il sevizio, ma comporta all’Organo medico legale una attenta, e quanto mai puntuale disamina dei diversi fattori contaminanti presenti nelle diverse aree di operazioni cui è stato impegnato il militare deceduto e la loro incidenza nella denunciata patologia di quest’ultimo attraverso una motivazione che consenta di verificare oggettivamente le ragioni della determinazione assunta dall’Organo tecnico.”