✅️Dopo due pareri negativi del Comitato di Verifica, un Tenente Colonnello dell’Esercito Italiano ha presentato ricorso al TAR contro il Ministero della Difesa, contestando gli atti con cui la sua patologia oncologica è stata dichiarata non dipendente da causa di servizio.
➡️Il TAR ha riconosciuto che la motivazione fornita per il nuovo diniego è afflitta dai vizi denunciati dal ricorrente: il nuovo parere tecnico del Comitato di Verifica non fornisce una chiara evidenza della sussistenza di fattori esogeni specifici e determinanti per l’insorgenza dell’infermità da cui è afflitto il ricorrente.
➡️Evidenzia, inoltre, una frattura logica tra la decisione assunta e le motivazioni addotte a suo sostegno, poiché il Comitato non è riuscito a superare la presunzione della rilevanza causale del servizio prestato dal militare in aree altamente contaminate per l’insorgenza della patologia tumorale, non considerando che le analisi dei campioni bioptici supportano tale relazione.
➡️ La dipendenza da causa di servizio per la patologia tumorale sofferta dal ricorrente non può essere negata sulla base di considerazioni generali riguardanti l’assenza di una correlazione scientificamente certa tra l’operatività in contesti con presenza di uranio impoverito e l’aumento del rischio di contrarre neoplasie.
➡️La derivazione causale della specifica patologia deve essere considerata presunta proprio a causa della sua insorgenza in individui che hanno prestato servizio in contesti contaminati dall’uranio impoverito. In questo caso il Collegio ha applicato il principio del “one shot temperato”, considerando che vi è stato un secondo riesame completo della fattispecie dopo un primo giudicato di annullamento. Pertanto, un ulteriore riesame della stessa istanza da parte del Comitato non sarebbe stato ragionevole.