Il Caso
In precedenza La Corte d’Appello di Roma aveva condannato il Ministero dell’Interno al pagamento delle prestazioni in riforma alla sentenza del tribunale di Roma dichiarando il diritto agli eredi di una guardia di pubblica sicurezza (che riportò ferite 40 anni fa per atti terroristici) , a percepire l’assegno vitalizio ex legge 407 del 1998 ed ex legge 206 del 2004.
Il diritto all’assegno vitalizio previsto dall’art. 5, comma 3 bis, della L. n. 206 del 2004, introdotto dalla L. n. 147 del 2013, in favore del coniuge e dei figli dell’invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50% a causa dell’atto terroristico subìto, non è condizionato all’esistenza in vita della vittima del terrorismo alla data di entrata in vigore della citata L. n. 147, atteso che tale presupposto non è richiesto dal disposto normativo, che attribuisce a tali soggetti un nuovo diritto spettante “iure proprio”, con la esplicita esclusione del caso in cui il coniuge, poi deceduto, o l’ex coniuge divorziato o i figli nati da precedente matrimonio, e viventi al momento dell’evento, abbiano già percepito le prestazioni previste dalla predetta L. n. 206 del 2004.
La Suprema Corte di Cassazione respinge l’appello dei Ministeri