PATOLOGIA TUMORALE IN REMISSIONE E ADEGUAMENTO PERCENTUALE DI INVALIDITA’

Il caso

Un Militare dell’Esercito Italiano, riconosciuto vittima del dovere,ha adito il Tribunale del Lavoro di Spoleto per contestare la valutazione percentuale dell’invalidità quale conseguenza dell’infermità (patologia tumorale) occorsa nell’adempimento del suo dovere.
Il Tribunale di Spoleto, accertato il maggiore grado d’invalidità, accoglie il ricorso e condanna il Ministero al pagamento della differenza economica spettante.
Le conclusioni del Tribunale di Spoleto sez. Lavoro :
“Sicchè, vengono dal Tribunale considerate (e fatte proprie) le conclusioni rassegnate dal C.T.U. che ha effettuato le proprie valutazioni (anche) ai sensi dei su citati artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 181/2009.
Il C.T.U. ha tra l’altro compiutamente dato evidenza del percorso logico seguito nella valutazione, dando puntuale rilievo alla determinazione delle singole poste considerate dall’art. 4 del citato d.P.R.
Tenuto conto di quanto sopra, il Tribunale accerta e dichiara che il ricorrente ha un’invalidità complessiva (IC) per la patologia omissis , già riconosciuto dipendente da causa di servizio, pari a omissis con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.”