Il caso
In questo caso ci siamo occupati della difesa di un primo maresciallo dell’Aeronautica Militare impiegato in missione in Albania , richiedendo il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dei relativi benefici.
Il nostro assistito si è trovato (tanto in Patria, quanto all’estero) quotidianamente a contatto con munizioni e mezzi, provenienti dai vari teatri operativi in cui si sarebbe fatto largo uso di munizionamento bellico pesante (tra cui quello all’uranio impoverito), nonché con materiali altamente tossici e cancerogeni contenuti nei colli che, secondo le mansioni affidategli, era tenuto ad ispezionare.
Avevamo già ottenuto una sentenza favorevole dallo stesso Tribunale Amministrativo con la quale
veniva annullato il decreto di rigetto della domanda di riconoscimento della causa di servizio avendo il Comitato di Verifica motivato il parere in maniera del tutto insufficiente.
In adempimento della suddetta decisione, il Comitato di Verifica pronunciava un nuovo parere, più dettagliato, escludendo la dipendenza dell’infermità da fatti di servizio. Seguiva il nostro ricorso per richiedere l’annullamento dell’ulteriore decreto di rigetto.
Il Tar Veneto accoglie il nostro ricorso e per l’effetto dichiara nulli i decreti impugnati
Le conclusioni del Tar Veneto:
“Alla luce dell’indirizzo giurisprudenziale richiamato, si deve qui considerare che le deduzioni del ricorrente e le inequivoche risultanze documentali – non efficacemente contraddette dall’Amministrazione – consentono di profilare condizioni di significativa eccezionalità dei servizi prestati, perché caratterizzati dall’esposizione a fattori di rischio ambientale plausibilmente connessi al verificarsi della malattia. In merito, non può dubitarsi (e a ben vedere neppure il consulente nominato dal Tribunale ha acquisito elementi idonei a pervenire a una diversa ricostruzione dei fatti) che il ricorrente abbia svolto sia operazioni inerenti alla gestione del materiale in transito presso il teatro operativo di assegnazione , sia attività di pattugliamento che lo avrebbero condotto al confine con il Kosovo, in prossimità di un territorio pesantemente bombardato.
Nel caso esaminato, all’elemento probabilistico già dedotto dalla parte ricorrente, costituito dall’insorgenza di una patologia oncologica contratta a distanza di alcuni anni dalla sua partecipazione alla missione militare e agevolmente riferibile all’esposizione a specifici fattori inquinanti, il Comitato di Verifica non ha però contrapposto alcuna prova contraria, limitandosi ad escludere che l’infermità possa essere ritenuta dipendente da causa di servizio, sulla base di una valutazione generica ed astratta (OMISSIS, nei circa tre mesi di permanenza in Albania, non si è affatto recato in aree bombardate semplicemente perché, in Albania, alcuna guerra vi era stata”) che non ha vagliato le concrete modalità di espletamento della missione, che, come poc’anzi rilevato, è stata invero caratterizzata da pattugliamenti in aree prossime a quelle pesantemente interessate dal conflitto e da un imponente dispersione di agenti nocivi. In conclusione, va accertata la dipendenza da causa di servizio della patologia OMISSIS sicché vanno annullati in parte qua i provvedimenti impugnati.”