URANIO IMPOVERITO E DINIEGO CAUSA DI SERVIZIO

Il Tar Toscana accoglie il ricorso ritenendo manifestazione inattendibile il parere negativo del comitato di verifica a causa dell’omessa considerazione delle incontestabili circostanze di fatto, nonché  dei dati scientifici e delle indagini favorevoli alla tesi del ricorrente

sentenza tar toscana in formato pdf

“E’ dirimente constatare che la patologia tumorale riscontrata al ricorrente avrebbe dovuto essere valutata in relazione al contesto delle operazioni internazionali di pace alle quali l’Italia ha fattivamente contribuito nel periodo dal 1993 ad oggi e, più nel complesso in relazione all’attività svolta dall’attuale ricorrente.
Anche a seguito della costituzione dell’Amministrazione non sono stati contestati i periodi di missione svolti in Kossovo e in Iraq da parte dell’attuale ricorrente. Ne consegue che risulta altamente probabile anche l’avvenuta esposizione a fattori chimici e radioattivi, il tutto in concomitanza dell’indebolimento delle difese immunitarie per la costante minaccia di attentati.
Pur a fronte di dette circostanze fattuali, già evidenziate nel ricorso e confermate dagli atti del Ministero, la dipendenza della patologia dai fatti di servizio è stata tuttavia negata sul presupposto che, nei precedenti di servizio, non risultassero fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo alla genesi neoplastica.
Quanto asserito dall’organismo tecnico contrasta, tuttavia, con le circostanze sopra dette, essendo incontestabile che il ricorrente abbia prestato servizio per un periodo complessivamente lungo in ambienti che erano stati interessati da episodi bellici e bombardamenti, risultando dunque inquinati, ma anche con quanto diffusamente emerso nella giurisprudenza amministrativa che si è largamente occupata del tema. In presenza di elementi statistici rilevanti (come accade allorché il militare abbia prestato servizio in uno dei sopra indicati teatri operativi) la dipendenza da causa di servizio deve considerarsi accertata salvo che la P.A. non riesca a dimostrare la sussistenza di fattori esogeni, dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica e determinanti per l’insorgere dell’infermità.”