CONCORSO ALLIEVI AGENTI POLIZIA DI STATO: ESCLUSIONE DAL CONCORSO PER ERRATO PRESUPPOSTO DI FATTO

Il Tar Lazio

accoglie il ricorso e annulla i provvedimenti impugnati

sentenza-tarlazio

“Osserva il Collegio che, in linea di principio, per il prevalente orientamento giurisprudenziale, le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti psico-fisici di idoneità al servizio costituiscono tipica manifestazione di discrezionalità tecnico-amministrativa; d’altra parte, come è noto, per costante giurisprudenza, le stesse non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano ravvisabili macroscopici travisamenti di fatto; tale è il caso di specie, laddove le censure proposte con il ricorso, assistite da elementi di prova, ravvisati nella certificazione medica specialistica rilasciata da struttura sanitaria pubblica allegata al ricorso, hanno reso necessario un approfondimento istruttorio.

Né varrebbe obiettare la non genericità del contestato giudizio di inidoneità e l’accuratezza istruttoria e quindi la validità dell’accertamento concorsuale, atteso che la verificazione eseguita dall’Organo di medicina militare, come risulta dal verbale e dai riferimenti ivi contenuti, si è articolata nell’accertamento complesso con valutazione psicometrica e visita psichiatrica svolte da diversi specialisti e il risultato della verificazione, dal quale il Collegio giudicante non ha motivo di discostarsi, ha smentito la valutazione di inidoneità psico-fisica espressa dalla Commissione esaminatrice concorsuale.

Trattandosi di un accertamento clinico, oggettivamente riscontrabile, non è precluso al giudice amministrativo verificarne la correttezza, atteso che la verificazione disposta nella fase istruttoria non esorbita dai limiti del giudizio di legittimità, consentendo, mediante il controllo sulla correttezza delle regole tecniche seguite dalla Commissione esaminatrice, di far emergere l’errore di fatto consistente nel travisamento della condizione di salute psico-fisica dell ‘interessata.

Sul punto va rilevato che l’accertamento successivo alla selezione concorsuale neppure viola i principi della “par condicio” e del “tempus regit actum”, come sostenuto dalla resistente. Nel caso specifico la condizione di salute psichiatrica è oggettivamente verificabile anche con un accertamento a posteriori, non potendo mutare significativamente nel breve periodo. Neppure si può ritenere che un soggetto mentalmente disturbato possa dissimulare la propria condizione di disagio psichico nel corso di una visita clinica eseguita da specialisti in medicina neurologica e psichiatrica (rilevando il contenuto opposto delle relazioni mediche all’esito degli accertamenti somministrati, quella concorsuale e quella della verificazione).

In ragione delle predette considerazioni, si deve ritenere illegittimo il provvedimento in impugnativa, siccome basato su un errato presupposto di fatto sul quale la resistente Amministrazione ha fondato il giudizio di “non idoneità”, risultato smentito dalla successiva visita medico-legale cui l’interessata è stata sottoposta,

Di conseguenza, il ricorso introduttivo deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato il provvedimento recante il giudizio di non idoneità al servizio di

P.S. impugnato dalla ricorrente, con conseguente ammissione della stessa alle successive fasi della procedura.

Dall’accertata illegittimità del suddetto provvedimento di esclusione dalla procedura consegue la illegittimità anche della graduatoria definitiva del concorso, impugnata con l’atto recante motivi aggiunti, nella parte in cui non prevede la possibile inclusione in essa della ricorrente, per il caso in cui, superata la successiva fase concorsuale, la stessa possa rientrare tra i vincitori.”