Il Tribunale del Lavoro di Tivoli accoglie il ricorso
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“In ordine al requisito delle “particolari condizioni ambientali od operativeΒ implicanti l’esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie (…) che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche “, esplicitato dal D.P.R. n.243 del 2006, la giurisprudenza ha fatto leva sul significato dei termini π₯ππ§π©πππ€π‘ππ§π” π “π¨π©π§ππ€π§πππ£ππ§ππ€”, ππ£π©ππ¨π ππ€π’π ππͺπ€π§π πππ‘ ππ€π’πͺπ£π π πππ‘π‘’π€π§πππ£ππ§ππ€, πππ πππ«πππ£π€ π§ππ¨π₯ππ©π©π€ ππ‘π‘π π£π€π§π’ππ‘ππ©πΜ π ππ‘ π§ππ¨ππππ€ π₯π§π€π₯π§ππ€, π₯π§ππ«ππππππ‘π, ππ€π£π£ππ©πͺπ§ππ©π€ ππ‘π‘’ππ£πππ’ππ£π©π€ π§πππ€π‘ππ§π π ππ€π§π§ππ©π©π€ πππ‘π‘π ππ©π©ππ«ππ©πΜ ππ π¨ππ§π«ππ―ππ€ (in questi termini, da ultimo cfr. Cass. n. 13365 del 2020).
Si Γ¨ ritenuto quindi che tale requisito Γ¨ integrato nel caso in cui i compiti rientranti nella normale attivitΓ d’istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, si fossero complicati per l’esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso a dette attivitΓ .
In particolare, si Γ¨ sostenuto che le condizioni ambientali ed operative potesse consistere “anche in una situazione venutasi a creare nel corso della missione e non preventivamente determinata”, causata da “un grave errore organizzativo” e quindi dalla negligente o imprudente organizzazione del servizio da parte dell’amministrazione militare (cfr. Cass., S.U., n. 23396 del 2016 cit.; S.IJ. n, 759 del 2017; s.U. n. 15055 del 2017).
Ebbene, con riguardo al caso concreto in esame sono ravvisabili i presupposti per il riconoscimento dello status di “soggetto equiparato alla vittima del dovere”, stante la rispondenza dell’attivitΓ cui ha preso parte il ricorrente al concetto di missione operativa nonchΓ© la sussistenza delle imprevedibili e straordinarie circostanze in cui si sono verificati i fatti.
In modo specifico, appare evidente che l’esercitazione a fuoco, alla quale ha partecipato omissis corrisponde ad una “missione’ secondo l’ interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimitΓ sopra riportata, in quanto la medesima Γ¨ stata posta in essere al fine del perfezionamento delle capacitΓ tecniche del personale militare.
Infatti, come ampiamente descritto nella relazione relativa all’inchiesta interna condotta dal Comandante (vedi documenti prodotti nel fascicolo parte ricorrente), si Γ¨ trattato di un’ attivitΓ istituzionale di formazione militare posta in essere nell’ambito della struttura del poligono di Monte Romano “idonea per I ‘addestramento di pattuglia.
Precisato ciΓ², si osserva che la vicenda che ha portato all’infortunio di omissisΒ Γ¨ agevolmente ricostruibile sulla base della copiosa documentazione versata in atti.”