Il Tar Napoli accoglie il ricorso e annulla il provvedimento di trasferimento per evidente difetto di motivazione sotto molteplici profili evidenziati dal ricorrente
“Secondo la giurisprudenza consolidata, condivisa dal Collegio, l’atto di reimpiego del militare appartiene alla categoria degli ordini, per i quali non è necessaria una motivazione puntuale dell’amministrazione militare, essendo sufficiente che dall’atto si evincano, anche in linea generale, le ragioni del disposto reimpiego (Consiglio di Stato, IV, 17 luglio 2017, n. 3464),Inoltre, i militari, di norma, non sono titolari di un interesse giuridicamente tutelato a prestare il proprio servizio in una specifica sede (cfr., T.A.R. Puglia — Lecce, Sez. IIA, 2 febbraio 2017 n. 192; Cons. Stato sez. IV, 28 settembre 2016 n. 4023), e le esigenze del singolo sono di regola posposte all’interesse pubblico ad una efficiente organizzazione delle forze di difesa e di polizia (cfr., T.A.R. Emilia Romagna Bologna, Sez. IA, 19 aprile 2017 n. 311; T.A.R. Sardegna, Sez. IIA, 3 febbraio 2016 n. 96).Tuttavia, nel caso in esame, dalla documentazione versata in atti emerge che l’Amministrazione, in disparte la doglianza relativa all’omessa considerazione delle esigenze di carattere personale dell’interessato (attesa l’evidenza che non si è tenuto in alcun modo conto di quanto emerso in sede di interlocuzione endoprocedimentale), ha omesso di chiarire l’iter logico motivazionale sotteso alla decisione di ritenere il trasferimento idoneo a fornire al militare “nuovi stimoli e favorendone l’inserimento in un nuovo contesto tecnico professionale” e, in aggiunta, a garantire “l ‘autorevolezza, la credibilità e la funzionalità della Forza Armata”.Il difetto di motivazione è emerso ancor più evidente dell’esame degli elementi di informazione resi dal Comando di appartenenza del ricorrente, xxxx Guastatori xxxxxx, a seguito del deposito di documentazione ad opera dell’amministrazione intimata, in esecuzione dell’ordinanza xxxxx di questa Sezione.Ebbene, il comandante di Corpo, dopo aver ricostruito la vicenda a cui è conseguito l’avversato trasferimento, ha concluso ritenendo “il caso di specie di carattere isolato in quanta il CMCS Q.S. omissis ha fornito, nei precedenti periodi di valutazione, un rendimento eccellente il suo curriculum vanta ben 8 elogi arrivando anche 2° al modulo minex. Peraltro, il militare è un guastatore qualificato minex, quindi un incarico pregiato per il Reggimento, pertanto si ritiene opportuna la riconferma presso questa Reparto” . Sebbene per consolidato orientamento giurisprudenziale, l’Amministrazione, nel salvaguardare le proprie esigenze di servizio, non è tenuta a subordinare agli interessi personali dei propri dipendenti “la realizzazione dei propri compiti istituzionali, ai quali invece, nel bilanciamento, deve riconoscersi priorità assoluta” (Cons. Stato, Sez. IV, 11 febbraio 2011, n. 923; id. , 14 aprile 2010, n. 2101), nel caso in esame, manca qualunque riferimento alle esigenze di servizio fondanti il trasferimento dalla sede di xxxxxx a xxxxxx , mentre, per converso risulta attestata espressamente l’esigenza del Corpo di attuale appartenenza di mantenerlo tra i propri effettivi.Inoltre, nessuna motivazione si desume dal provvedimento finale circa le ragioni che hanno indotto a non tener conto degli elementi di informazione forniti dal Comando di appartenenza del ricorrente, né appare idoneo a giustificare il disposto trasferimento, il generico richiamo alla necessità di fornire al militare nuovi stimoli (visto che non si comprende il perché di una tale necessità, peraltro — come già detto — contraddetta palesemente dal buon giudizio reso sul subordinato dal Comandante di Corpo). Né l’amministrazione ha fornito elementi relativi all’ambiente di lavoro, atti a spiegare il perché dell’avvio del procedimento disciplinare; ovvero ha allegato l’esistenza di situazioni di conflittualità o disagio tali rendere necessario il trasferimento per riportare serenità nell’ambito lavorativo e nei rapporti con la collettività.Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa erariale, ancora, non si ravvisano elementi da cui desumere che l’amministrazione abbia in qualche modo cercato di contemperare le esigenze dello strumento militare con quelle familiaridell ‘interessato.”