Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica accolto
allegataordinanzaconsigliodistato
Di conseguenza, a differenza di quanto sostenuto dal Ministero della difesa, deve ritenersi applicabile, in favore dell’odierno ricorrente, il disposto di cui all’articolo 760, comma 4, del decreto legislativo n. 66/2010 “Codice dell’ordinamentomilitare”, ove si prevede tra l’altro, in favore degli allievi “impediti da infermità temporanea debitamente accertata”, i quali non possano “partecipare agli esami finali per l’immissione nel servizio permanente”, di essere ammessi “al cessare delle cause impeditive” alla “prima sessione di esami utili”, con l’ulteriore previsione che, coloro che superano gli esami, “sono promossi e immessi nel servizio permanente con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive di cui sopra e con l’anzianità relativa determinata dal posto che avrebbero occupato, in relazione al punteggio globale ottenuto, nella graduatoria di merito dei pari grado medesimi”.
Non è, infatti, condivisibile la tesi sostenuta dal Ministero istruttore, secondo cui l’articolo 760, comma 4, del d.lgs. n. 66/2010 troverebbe applicazione unicamente in favore di coloro che “risultino impossibilitati a partecipare ai soli esami finali per l’ammissione al servizio permanente”, non prevedendo la norma tale limitazione temporale, dovendosi al contrario ritenere applicabile la disposizione legislativa in esame anche in favore di coloro che, per quanto qui di interesse, a seguito di infortunio occorso durante il periodo di addestramento, non potendo frequentare il restante periodo addestrativo, non possono evidentemente partecipare agli esami finali, e sono pertanto ammessi a partecipare alla prima sessione di esami utili “al cessare delle cause impeditive”, senza subire alcun nocumento in termini di decorrenza giuridica ed amministrativa e di anzianità di servizio, dovendo costoro ottenere – all’esito del superamento dell’esame finale – “la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive”.
In tal modo è possibile interpretare armonicamente il comma 4 dell’articolo 760 delmd.lgs. n. 66/2010 con il comma 3 dell’articolo 598 del d.p.r. n. 90/2010, ove si prevede che coloro, che risultano assenti per oltre un terzo della durata del corso per causa indipendente dalla loro volontà (come appunto avvenuto nel caso di specie, dove per di più l’infortunio inabilitante, verificatosi durante l’addestramento, è stato formalmente riconosciuto come dipendente da causa di servizio), sono ammessi a ripetere l’anno, con rinvio al corso successivo “senza essere considerati respinti”, dovendosi di conseguenza riconoscere all’odiernoricorrente, in virtù del combinato disposto delle due norme citate, la medesima decorrenza giuridica ed amministrativa dei pari grado frequentanti il xx corso biennale.
(Consiglio di Stato)