AVANZAMENTO AL GRADO DI GENERALE DI DIVISIONE E GRAVE VIZIO LOGICO VALUTATIVO

Il Consiglio di Stato respinge l’appello dell’amministrazione confermando la sentenza del Tar

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“La sentenza appellata, ripercorsi ampiamente i principi, enucleati dalla giurisprudenza, che informano i giudizi sugli scrutini in materia di avanzamento degli ufficiali, ha esposto che nel caso in esame non potevano configurarsi gli estremi di un vizio di eccesso di potere in senso assoluto (ossia riferito alle qualità intrinseche del ricorrente), ma poteva invece configurarsi il pure dedotto vizio di eccesso di potere in senso relativo (ossia quale esito della comparazione con le qualità e i titoli del collega Generale omissis  collocato utilmente in graduatoria e dunque promosso).
In particolare il T.A.R., relativamente al titolo acquisito dal ricorrente per il completamento del Corso superiore di polizia tributaria, e non frequentato dal ridetto controinteressato, ha ritenuto fondata la censura di primo grado che ne deduceva l’erronea valutazione in relazione alla voce di giudizio “doti intellettuali e di cultura” di cui alla lett. c) dell’art. 21 del d.lgs. n. 69 del 2001.”…………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Punto essenziale dell’ odierna controversia è la corretta lettura da attribuire all’art. 19 del richiamato decreto, laddove valorizza come “titolo per l’avanzamento in carriera con preferenza rispetto ad altri corsi o titoli acquisiti”  l’ avvenuto superamento del Corso superiore di polizia tributaria, istituito con la legge 3 maggio 1971, n. 320, e successive modificazioni e integrazioni.
La questione è stata di recente all’ esame della Sezione, che ha espresso principi dalle cui risultanze non è ragione di decampare (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 2922 dell’8 maggio 2020). Anche qualificando il titolo preferenziale del corso presso la Scuola superiore di polizia tributaria non come titolo di preferenza assoluto, ma limitato alla categoria c) dell’art. 21 del decreto legislativo n. 69/2001, concernente le “doti intellettuali e di cultura” (v. Cons. Stato, Sez. IV, 28 giugno 2016, n. 2866), l’avvenuto conseguimento, riferito proprio a tale parametro, di una migliore valutazione da parte del chiamato in causa, sprovvisto di tale titolo, rispetto al ricorrente di primo grado, in assenza di qualsivoglia indicazione motivazionale che evidenzi le ragioni di un eventuale bilanciamento -rectius, superamento di valore ha comportato il grave vizio logico-valutativo ravvisato dal T.A.R.
In sintesi, nel giudizio della Commissione non è dato individuare l’ effettiva rilevanza attribuita a tale Corso, ammesso che ne abbia avuta una qualsiasi, non assorbita nella valutazione complessiva del percorso formativo seguito, per come descrittivamente ricostruito nella specifica scheda. Simmetricamente, non appare comprensibile attraverso quale percorso logico-argomentativo tale Corso sia stato considerato di minore incidenza di quelli, seppure in numero leggermente superiore (nove a fronte di otto), frequentati dalla controparte.
Ciò rende prive di rilievo le ulteriori prospettazioni d’appello basate sull’analisi della documentazione caratteristica dei due parigrado, effettuata peraltro prescindendo da qualsivoglia indicazione di punteggio al fine di giustificare le scelte della Commissione, non più in contestazione in questa sede.
D’ altro canto, nei preformulati “Criteri per le operazioni di valutazione” la Commissione superiore di avanzamento, alla voce “Criteri particolari” (§ 2) aveva espressamente indicato come “particolarmente apprezzato” il “possesso dei titoli considerati dalla legge preferenziali per l’avanzamento, tra cui sarà data preminenza a quello conseguito al termine del Corso Superiore di Polizia Tributaria” (lett. e), e solo in via postergata allo stesso a “quello acquisito presso la Scuola di Perfezionamento delle Forze di Polizia”. Laddove, al contrario, la difesa erariale enfatizza, tra le altre cose, proprio l’avvenuta frequenza di tale Scuola, per documentare “la manifesta superiorità” del candidato preferito, con ciò non tenendo conto non tanto e non solo dei richiamati criteri di autoregolamentazione, ma soprattutto della specifica indicazione normativa in termini di preferenza, ancorché riduttivamente intesa, del Corso, sugli altri percorsi formativi, seppur prestigiosi.
I giudizi contenuti nelle schede non consentono la “traduzione” del punteggio dal dato numerico al linguaggio, ma rappresentano un fattore complementare, che dovrebbe essere in grado di meglio lumeggiare il procedimento valutativo utilizzato per la formazione del punteggio medesimo.
In proposito deve invece osservarsi che nella fattispecie resta un’evidente distonia fra la valenza attribuita dalla legge al titolo in argomento e il troppo lieve scarto di punteggio, nella relativa valutazione, fra lo scrutinando in possesso dello stesso e lo scrutinando che invece ne era privo, e che addirittura ne consegue in parte qua uno superiore.
Né appare possibile sostituirsi al valutatore, siccome pretenderebbe il Ministero appellante, pur dopo aver addebitato al primo giudice analogo errore, al fine di ricostruirne il percorso motivazionale ex post, valorizzando, anche in termini di punteggio, la richiamata frequenza di corsi cui tuttavia il legislatore non ha attribuito la medesima specifica significatività.
In sintesi, la difesa erariale non ha fornito alcun elemento per confutare la ricostruzione del giudice di prime cure, essendosi limitata a difendere la valutazione della Commissione nel merito, siccome legittima ove elementi oggettivi consentano di superare la preferenza accordata dal legislatore, nell’ambito dei titoli culturali, alla frequenza del Corso di polizia tributaria. Senza tuttavia chiarire ovvero semplicemente richiamare gli indici numerici o discorsivi comprovanti l’avvenuto rispetto del criterio di preferenza, e il suo superamento in ragione di obiettivate circostanze ritenute motivatamente preferibili, per quantità e per qualità di contenuti.”