ACCOLTA DOMANDA CAUTELARE  PER PERDITA DI GRADO

Il Tar Campania  accoglie la domanda cautelare e sospende i provvedimenti gravanti  su un militare della Guardia  di Finanza  assolto dal procedimento penale originario

“l’art. 1392, commi 1 e 3, del codice del codice dell’ordinamento militare, statuisce che “il Procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale (. . .) deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all’incolpato, entro 90 giorni’ e “deve concludersi entro 270 giorni dalla data in cui l’Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale, divenuti irrevocabili, ovvero del Provvedimento di archiviazione”;   tali prescrizioni appaiono prima facie governare l’agere in esame, siccome peraltro sembrerebbe esser stato reputato dalla stessa Amministrazione resistente che, con l’ordine di inchiesta formale dell’ xxxxxx  con cui si iniziava il procedimento, espressamente attribuiva all’Ufficiale inquirente il munus di provvedere alla emanazione e alla contestazione degli addebiti “entro e non oltre il xx/xx/xx”; in tal guisa dando mostra di ritenere avvinta la potestà disciplinare azionata nel caso di specie alla puntuale scansione temporale, siccome tratteggiata nei citati commi 1 e 3 dell’art. 1393 del codice.
Non si rivengono ragioni, infine, per deflettere dalla regola generale”