URANIO. PARERI CARENTI E MOTIVAZIONI INIDONEE PER DINIEGO CAUSA DI SERVIZIO

Il Tar Puglia accoglie il ricorso
Dalla sentenza :
《 Alla luce del quadro fattuale rappresentato dal ricorrente, al di là della formula genericamente adoperata (“dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti “), il primo parere, non modificato dal secondo nella parte qui di interesse, appare inficiato da difetto di istruttoria, che si traduce in un’inidonea motivazione.
In particolare, il ricorrente ha svolto una missione internazionale di pace in Kosovo nel periodo XXXXXX, in un’area colpita duramente da bombardamenti negli anni 1995-1999.
Prima di recarsi in missione lo stesso è stato sottoposto ad una serie di vaccinazioni, senza, tuttavia, rispettare il necessario intervallo di tempo di sei mesi, con possibile esposizione a fattori di rischio con difese immunitarie abbassate.  La durata della missione e la risalenza dei bombardamenti e dell’uso di munizioni anche con uranio impoverito di per sé non sono sufficienti ad escludere la riconducibilità a causa di servizio dell ‘insorgere del omissis
Quanto al primo aspetto, numerosi sono i casi di militari ammalitisi anche a seguito di missioni della durata di pochi mesi (pure minore di quella di 8 mesi alla quale ha partecipato il ricorrente) in territori balcanici.
Quanto alla risalenza, un’eventuale mancata bonifica delle aree in cui il ricorrente ha prestato servizio e ha vissuto determina il permanere dei fattori di rischio.
Come il ricorrente stesso ha evidenziato, anche il cibo e l’acqua (in assenza di bonifica) erano contaminati.
 Inoltre il ricorrente contesta la sussistenza del fattore genetico nel suo caso, affermando l’assenza di patologie tumorali in famiglia.
Perciò, alla luce di quanto evidenziato, tenuto conto che l’esposizione a micro e nano particelle di metalli e di uranio impoverito notoriamente può condurre all’insorgenza di patologie come quella sofferta dal ricorrente (tanto che ha  costituito oggetto di norme in d.P.R.), sarebbe stato onere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio dare contezza dell’istruttoria espletata, fornendo puntuali elementi a sua dimostrazione.
Ne deriva che i pareri del Comitato, del tutto carenti al riguardo, e conseguentemente il decreto che li recepisce in toto e che integra l’atto provvedimentale, espressione di amministrazione attiva, devono essere annullati, con onere per il Ministero di sollecitare un’accurata istruttoria da parte del predetto organo.》