URANIO : ACCOLTO IL RICORSO PER CAUSA DI SERVIZIO

Il Tar Campania accoglie il ricorso

Sotto il profilo del cattivo uso della discrezionalità tecnica, esistono ampi riscontri nella letteratura scientifica (ancorchè il dibattito sia ancora aperto), nella giurisprudenza e nelle stesse scelte del legislatore, in ordine agli effetti gravemente nocivi per la salute derivanti dall’esposizione dei militari in zone di guerra e, in particolare, alla potenzialità cancerogena delle nanoparticelle di minerali pesanti rilasciate nell’aria a seguito di esplosioni nei teatri di guerra. Le stesse valutazioni operate in sede di verificazioni, se da una parte danno conto che in base alle attuali conoscenze scientifiche non è possibile rilevare un rapporto di causalità diretta e/o prevalente tra patologia diagnosticata e in servizio svolto, dall’altra, dalle stesse emerge che non è possibile rinvenire con certezza la insussistenza di tale concausalità. Il Collegio  ritiene,  quindi, che alla luce degli studi riportati, della riscontrata oggettiva presenza di metalli nei tessuti del ricorrente compatibili con l’attività da lui svolta nelle condizioni imposte dal servizio e con l’inquinamento ambientale dei territori bellici, il parere che fonda l’atto in questa sede impugnato contiene affermazioni generiche e, in definitiva stereotipate . Sul punto si è osservato che il Comitato di verifica, anche per la qualità della sua composizione, “ dovrebbe assicurare al cittadino il massimo grado di rispetto dei fondamentali canoni di buona azione amministrativa di carattere discrezionale, in termini di motivazione, adeguatezza istruttoria, logicità  imparzialità e trasparenza “( TAR SICILIA)
Ne deriva la necessità, dunque , che il Comitato di Verifica, prima di riprodurre la burocratica forma di stile della non dipendenza dell’infermità da causa di servizio (proceda a ) considerare i potenziali fattori di rischio associati alla tipologia dell’impiego cui è stato sottoposto il ricorrente, valutare in modo analitico e compiuto l’incidenza causale di tali fattori rispetto all’infermità diagnosticata, potendo ragionevolmente e logicamente escludere una dipendenza da causa di servizio solo qualora fosse in grado di dimostrare l’esistenza di fattori specifici, dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica, determinanti per l’insorgere delle infermità (TAR SICILIA)
Rispetto a tale quadro scientifico e giurisprudenziale, la motivazione contenuta nel parere del Comitato, si rivela in ultima analisi del tutto insufficiente. Il ricorso deve pertanto essere accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato e dei sottostanti pareri impugnati

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