IL TRASFERIMENTO ANCHE SE ORDINE RICHIEDE UNA MOTIVAZIONE

“Il trasferimento in questione, pertanto, anche se riconducibile alla categoria degli ordini, richiede comunque una motivazione e, nell’ambito di questa, una ponderazione in concreto degli interessi incisi dall’attività provvedimentale, nel contemperamento tra le specifiche esigenze personali e familiari dell’interessato con quelle di tutela del sereno svolgimento dell’attività dell’Amministrazione. In ragione delle considerazioni che precedono ed, in particolare, in relazione al deficit motivazionale del provvedimento impugnato, le doglianze del ricorrente devono ritenersi fondate, pertanto, il ricorso può essere accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti in epigrafe.”

(Tar lazio)