Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.
Il Collegio – che dà per noti i precedenti di servizio del ricorrente e le condizioni ambientali in cui il medesimo ha operato – ritiene, invero, che il parere del Comitato, che sorregge, sotto il profilo motivazionale, il diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio opposto al ricorrente dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri abbia, in effetti, trascurato di prendere in considerazione tutti i fattori di rischio connessi e/o correlati al servizio espletato dal ricorrente medesimo, astrattamente idonei a contribuire, sotto il profilo causale, all’insorgenza della patologia sofferta dal medesimo.
Si rammenta, invero, che questo Tribunale, nella sentenza n. XXXX, aveva ritenuto il primo diniego inficiato dalle illegittimità denunciate dall’interessato proprio perché fondato su un parere che non aveva tenuto conto delle specifiche condizioni ambientali e di servizio in cui aveva operato il ricorrente (nessuna esclusa) e del potenziale effetto patogeno dei fattori di rischio menzionati dal medesimo, tra l’altro per essere stato esposto a polveri di uranio impoverito e sottoposto a numerose vaccinazioni in occasione della partecipazione a missioni in teatro operativo.
Questo Tribunale aveva, infatti, posto l’accento sul fatto che “il Comitato di verifica non ha né menzionato quel complesso insieme di fattori causali e/o concausali (impiego in poligoni di tiro, sottoposizione a vaccinazioni etc.) ripetutamente segnalati dalla Comunità scientifica – rappresentati davanti alla Commissione Bicamerale e da questa recepiti – né tenuto conto degli ulteriori fattori di rischio riconducibili all’esposizione di inquinanti in ambito lavorativo (in particolare l’esposizione ad agenti inquinanti e cancerogeni nell’attività di pulizia degli armamenti e durante lo svolgimento di attività di addestramento), né tantomeno fornito congrue ragioni per escludere che le particolari condizioni di impiego del ricorrente potessero aver influito sull’insorgere della patologia in contestazione.
La motivazione in ordine alla valutazione dell’effettiva incidenza eziopatogenetica delle condizioni dei luoghi ove il ricorrente ha prestato servizio è, dunque, del tutto mancata.
E tale motivazione si rendeva, peraltro, tanto più necessaria nel decreto che ha poi recepito il parere negativo del Comitato, dato che dalla documentazione medica depositata dal ricorrente (in particolare quella contenuta nel Rapporto n. 31/2013 stilata dalla dott.ssa Gatti), si evince che la presenza di nano-particelle dei metalli pesanti rinvenuta nei frammenti bioptici del medesimo va ricondotta all’esposizione ad un inquinamento ambientale molto particolare ovvero al contatto con ambienti contaminati da uranio impoverito, inquinamento bellico e nano particelle di metalli pesanti, da lui inalati o, in altro modo, introdotti e assorbiti nell’organismo”.
E’, dunque, evidente che questo Tribunale, laddove aveva precisato che, a seguito dell’accoglimento del ricorso e dell’annullamento dell’originario diniego, derivava “l’obbligo del Ministero di pronunciarsi nuovamente sull’istanza del ricorrente, conformando la propria attività ai principi ritraibili dal presente provvedimento”, intendeva proprio che il Ministero, nel rieditare l’attività di spettanza, dovesse tenere conto e valutare l’incidenza causale di tutti i possibili fattori di rischio cui era stato esposto il ricorrente per ragioni e/o a causa di servizio, anche combinati tra loro.
Nel caso di specie, il Comitato è, però, incorso ancora una volta in un grave difetto d’istruttoria, che si è riverberato, rendendola del tutto apodittica, sulla motivazione posta poi a supporto del parere espresso.
Con riguardo all’infermità “XXXXXXXXXXXXXX”, si è limitato, infatti, ad affermare, senza peritarsi di fornire nemmeno un concreto elemento di riscontro, non uno, che “la letteratura scientifica è unanime nel ritenere estraneo ad ogni influenza di particelle di uranio impoverito ad una genesi neoplastica. Il tumore in esame, peraltro, appare maggiormente correlato all’esposizione al fumo di sigaretta ed all’arsenico”.
Del pari, con riguardo all’infermità “XXXXXXXXXXX” ha unicamente affermato che “non vi è alcuna prova scientifica che tra l’esposizione, molto limitata nel tempo e le nano-particelle con cui il soggetto potrebbe essere venuto a contatto possa aver anche concausato una oncogenesi. In particolare, la localizzazione XXXXX della patologia sembra essere più riconducibile al tabagismo e all’assunzione di FANS da parte dell’interessato. Peraltro il tumore in esame si è formato su polipo, affezione questa tipicamente endogeno costituzionale”.
Deve, quindi, convenirsi col ricorrente laddove sostiene che il Comitato abbia escluso aprioristicamente, non analizzandoli affatto, i fattori di rischio da lui evidenziati e, in particolare, che abbia trascurato di considerare l’incidenza causale (e/o concausale) delle ostili condizioni ambientali in cui ha prestato servizio e, in genere, della multi-fattorialità stressogena di gran lunga superiore rispetto a quella endemicamente connaturata allo svolgimento della sua funzione istituzionale, dato, tra l’altro, che, con mera formula di stile, ha solo evidenziato che
“dall’approfondimento istruttorio relativo ai periodi di servizio prestato all’estero, non emerge alcun elemento che possa ritenersi responsabile di una genesi neoplastica”.
Il Comitato, al cui parere il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri si è conformato ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.P.R. n. 461 del 2001, avrebbe dovuto, invece, procedere preliminarmente a puntuali approfondimenti istruttori, al fine di acclarare le effettive condizioni del servizio prestato dal ricorrente, in particolare nel corso delle varie operazioni all’estero, e successivamente esplicitare motivatamente le ragioni per cui quelle specifiche e particolari condizioni, ictu oculi connotate da gravosità, difficoltà e pericolosità assai diverse da quelle che avrebbe affrontato nello svolgimento dell’ordinaria prestazione di servizio se fosse rimasto in Italia, non abbiano in concreto determinato (o, comunque, contribuito in maniera decisiva a determinare) la patologia che lo ha afflitto.
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Altrettanto noto è, inoltre, che, durante le dette missioni ha operato quotidianamente in ambienti insalubri, connotati da un forte inquinamento bellico, atmosferico e ambientale, in territori massicciamente bombardati con munizionamenti pesanti e con proiettili contenenti uranio impoverito, nonché che l’acqua del posto, fortemente inquinata, veniva utilizzata sia per l’igiene personale che per cucinare.
Consta, inoltre, che prima della partenza per la I missione gli siano stati somministrati anche numerosi vaccini, senza rispettare i tempi previsti dai protocolli medici.
E’ evidente, dunque, che è stato ripetutamente esposto a molteplici agenti potenzialmente dannosi per la salute.
Per contro l’Amministrazione ha apoditticamente escluso, con formula di mero stile e senza alcun approfondimento istruttorio (o comunque senza darne evidente contezza), la valenza patogenetica dei precedenti di servizio del ricorrente e, poi, fatto generico riferimento alla letteratura scientifica al fine di escludere l’influenza dell’esposizione alle particelle di uranio impoverito e alle altre nano-particelle sull’insorgenza delle forme tumorali sofferte dal medesimo, senza peritarsi ancora una volta di offrire alcun concreto riferimento e/o riscontro.
Ha, poi, addotto a concause alternative (e determinanti) il tabagismo, l’arsenico e/o l’assunzione di FANS, di nuovo senza precisare concretamente perché la genesi delle specifiche infermità oggetto dell’istanza dovesse ritenersi ad essi “maggiormente correlata” o, comunque, “più riconducibile”.
Mutuando le parole della IV Sezione del Consiglio di Stato nella recente pronuncia
24 maggio 2019, n. 3418 vertente su analoga questione, può, quindi, affermarsi che “l’Amministrazione (…) non ha (…) motivatamente escluso che le condizioni affrontate dall’interessato nel corso delle varie missioni svolte all’estero fossero complessivamente, unitariamente e diacronicamente considerate – <straordinarie> e, come tali, oggettivamente idonee a porsi quale verosimile causa della successiva infermità”.
Nel caso in esame – come già in occasione del I parere – il Comitato di verifica non ha, infatti, né menzionato, né, con tutta evidenza, preso adeguatamente in considerazione “quel complesso insieme di fattori causali e/o concausali (impiego in poligoni di tiro, sottoposizione a vaccinazioni etc.) ripetutamente segnalati dalla Comunità scientifica (…) né gli ulteriori fattori di rischio riconducibili all’esposizione di inquinanti in ambito lavorativo (in particolare l’esposizione ad agenti inquinanti e cancerogeni nell’attività di pulizia degli armamenti e durante lo svolgimento di attività di addestramento), né tantomeno fornito congrue ragioni per escludere che le particolari condizioni di impiego del ricorrente potessero aver influito sull’insorgere della patologia in contestazione”.
La compiuta istruttoria in ordine all’effettiva incidenza eziopatogenetica del complesso dei fattori stressogeni è, dunque, ancora una volta mancata, il che rende la motivazione spesa a supporto meramente apparente.
La domanda caducatoria avanzata dal ricorrente va, pertanto, accolta, in quanto fondata, con conseguente annullamento, per quanto di ragione, del decreto impugnato.
Ne deriva l’obbligo del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri di pronunciarsi nuovamente sull’istanza del ricorrente, previo compiuto, approfondito e definitivo esame di tutti gli elementi e le circostanze potenzialmente causativi dell’infermità sofferta dal medesimo, supportati da idonei e riscontrabili riferimenti di carattere scientifico, di cui deve essere dato conto in motivazione.