URANIO. NEGATA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO

Il Tar di Bolzano accoglie il ricorso e annulla i provvedimenti impugnati

sentenza Tar Bolzano:

《II provvedimento di diniego del riconoscimento della dipendenza di una infermità da causa di servizio è inficiato da difetto di motivazione ed è pertanto illegittimo allorquando non siano state adeguatamente considerate le peculiari condizioni di lavoro del dipendente (Cons. St., sez. VI, 1 9 ottobre 2009, n. 6366).
Posti questi principi, è da rilevare che le conclusioni a cui è giunto il Comitato di verifica appaiono illogiche e arbitrarie, e viziate da un falso apprezzamento o da un  travisamento dei fatti.
Infatti, non è confutato nell’odierno giudizio che il ricorrente sia stato impiegato all’estero in ambienti fortemente inquinati per essere stati oggetto di esplosioni e bombardamenti, nonché, di combattimenti con impiego di proiettili a base di uranio impoverito.
Del pari non è confutato che il medesimo non sia stato dotato di adeguati dispositivi di protezione personale idonei a neutralizzare lo specifico rischio e che sia stato sottoposto a massicce somministrazioni vaccinali.
 Nonostante il descritto contesto di fatto, l’Amministrazione ha negato al ricorrente il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della grave patologia riscontratagli in sede di visita medico legale limitandosi a negare apoditticamente ogni possibile connessione con il servizio prestato, anche sotto il profilo concausale, con una motivazione stereotipata e assolutamente inidonea a consentire la comprensione delle ragioni sulla base delle quali, pur in presenza di una oggettiva esposizione a fattori di rischio (come tali pacificamente riconosciuti), potesse ragionevolmente escludersi il nesso di causalità con eventi di servizio,
Il Comitato di Verifica, infatti, esprimendo la posizione richiamata e fatta propria dall’Autorità ministeriale con il conclusivo provvedimento di diniego, negava il  riconoscimento della dipendenza da causa di servizio …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Il Comitato non ha dato conto dell’insieme di fattori di rischio riconducibili all’esposizione di inquinanti in ambito lavorativo, nè ha fornito congrue ragioni per escludere che le particolari condizioni di impiego del militare potessero aver influito sul sorgere  della patologia in contestazione. Non vi è traccia di un effettiva considerazione del potenziale effetto patogeno dei fattori di rischio ormai pacificamente riconosciuti pericolosi, menzionati dal ricorrente.
Nulla si dice in ordine all’esposizione all’inquinamento atmosferico alle contaminazioni tossiche provocate dall’impatto ed esplosione di munizione anche all’uranio impoverito, alle esalazioni dei gas di scarico degli automezzi bellici, alla  massiccia somministrazione  di vaccini nonchè all’assunzione di cibo e acqua del posto, tutti elementi  che hanno indotto il Legislatore  nazionale a riconoscere l’esistenza di appositi benefici economici in favore del personale interessato. Inoltre, in relazione alla predisposizione genetica, quale possibile  concausa della malattia, il comitato non ha tenuto conto che nessun familiare del ricorrente è stato colpito da tale malattia. Si consideri infine che i medesimi organi ( CVCS e Ministero dell Difesa)  hanno ritenuto invece sussistere ( sotto il profilo come disparità di trattamento rispetto a quanto è stato negato al ricorrente) il nesso di causalità e, quindi il beneficio della causa di servizio a richiesta di un altro militare , collega del ricorrente, in relazione alla stessa patologia.