Il Tribunale Militare di Roma ordina l’archiviazione del procedimento per insussistenza della notizia di reato.
Ordinanza di archiviazione tribunale militare
“Pertanto condividendosi l’orientamento della Suprema Corte non può configurarsi il reato di diffamazione nel giudizio espresso dai titolari di una posizione sovraordinata qualora esso, si sia limitato ad una valutazione, sia pure negativa della condotta lavorativa e professionale del sottoposto e non sia trasmodata in un attacco personale all’individuo ( cfr. Cass. 52578/17).
Quindi atteso che nel caso in questione i giudizi espressi, nei limiti della continenza, sono stati espressi tutti relativamente alla professionalità della OMISSSIS non essendovi mai espressioni attinenti la stessa quale persona, deve ordinarsi l’archiviazione del procedimento per insussistenza della notizia di reato.
P.Q.M.
Visto l’art, 409 c.p.p.
ORDINA
L’archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al P.M. in sede. “