Il caporal Magg. dell’E.I contrae una patologia tumorale quale effetto delle attività di servizio in teatri operativi e poligoni militari, scenari ove sono stati utilizzate armi con uranio impoverito.
Illegittimamente il CVCS nega il beneficio da dipendenza di causa di servizio ritenendo insussistente l’evidente nesso di causalità
Il Tar Cagliari , non ritenendo necessaria una consulenza d’ufficio e sulla base delle molteplici evidenze scientifiche e della giurisprudenza maturata, accoglie il ricorso.
Ai fini della tutela della pretesa sostanziale del ricorrente (acquisizione del bene della vita), il Collegio è tenuto ad affrontare, in via prioritaria, le censure (non meramente procedimentali) attinenti la ravvisata sussistenza dell’illegittimità, sotto il profilo decisionale, del provvedimento conclusivo ministeriale nonché del doppio parere del Comitato di verifica (CVCS) reso nel corso del procedimento.
La materia trattata coinvolge una sfera d’azione estremamente delicata in quanto la problematica sottesa (utilizzo di particolare materiale bellico – “uranio impoverito” – con rilascio di metalli pesanti a seguito di esplosione) investe l’analisi e la correlazione tra “fonte” causante e i gravi effetti sulla salute del dipendentemilitare, con contrazione di una patologia tumorale, estremamente peculiare, in giovane età.
Oltretutto in questo ambito (lo si evidenzia fin d’ora) si possono riscontrare (come ha documentato lo stesso ricorrente), nell’ambito del medesimo periodo temporale di riferimento, opposti pareri del CVCS, che si sono espressi in modo contrario e discordante (e quindi in forma contraddittoria) , in riferimento a patologie non solo analoghe, ma addirittura identiche (cfr. parere favorevole CVCS del 27.7.2011; doc. 2 ricorrente, deposito dell’ 11.1.2019).
La norma di riferimento è l’ art. 64 (commi 2 e 3) del DPR 1092/1973, ove vengono individuati quali possono essere i “fatti di servizio” idonei a giustificare il riconoscimento del beneficio richiesto.
Perché si possa riconoscere la causa di servizio occorre che le prestazioni lavorative possano essere qualificate come “causa o concausa efficiente o determinante” dell’infermità contratta.
Presupposto essenziale per verificare la sussistenza della causa di servizio è il riscontro positivo della “pericolosità” nonché del “nesso eziologico” tra il fatto di servizio-causa e la patologia-evento .
Sul punto il ricorrente allega una serie di rapporti tecnico- scientifici e medici, perizie, risultati di Conferenze che dimostrano che in varie aree teatri di missioni militari (tra le quali anche i luoghi in cui lo stesso ricorrente ha operato) sono stati utilizzati armamenti all’ “uranio impoverito”, con rinvenimento di particelle pesanti nel suolo e nell’aria.
Le analisi sviluppate a livello tecnico-scientifico hanno evidenziato, con chiarezza, la facilità con le quali tali particelle penetrano nei tessuti (in particolare tessuti molli) .
Inoltre il ricorrente ha allegato, unitamente al ricorso, una perizia medico- legale, personalizzata ed estremamente argomentata, redatta il 15 luglio 2013 dal dottor Montanari (doc. 34) , che evidenzia l’effettiva sussistenza del rapporto di <consequenzialità diretta> tra i fatti di servizio e l’insorgenza dell’infermità neoplastica.
Le conclusioni dello studio sono state sintetizzate a pag. 50 e 51/56 della Relazione esplicativa.
Ai fini della dimostrazione del “rapporto di causalità” il Collegio ritiene che debba farsi riferimento al criterio “del più probabile che non” , come la giurisprudenza ha riconosciuto in materia (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, n. 837 del 29/2/2016). Dalla Consulenza del dott. Montanari emerge che all’interno delle cellule tumorali del ricorrente omissis sono state rilevate nano e microparticelle di metalli pesanti come rame e cromo.
La Relazione tecnico-scientifica è pervenuta a dette conclusioni a seguito, in particolare, dell’analisi delle biopsie di tessuti prelevati dal paziente affetto da carcinoma embrionario, ove è stata rinvenuta la presenza di “corpi estranei micro-e nanodimensionati”. Sono stati identificati detriti con diametro variabile da 0,1 a 10 micron e le composizioni chimiche delle polveri sono risultate ascrivibili a metalli (ferro, acciaio, rame, alluminio, antimonio). In particolare, è stato evidenziato che l’antimonio è un semi metallo usato nei proiettili traccianti ed è presente con bario e piombo nei residui di sparo. Con diretta rilevazione del collegamento sussistente con combustione/esplosione.
La Consulenza evidenzia che il paziente “è stato esposto a polveri di origine bellica, con esplosioni di bombe ad alta tecnologia che producono una temperatura elevata generando un areosol micro-e nano metrico. Dopo l’esposizione le particelle più piccole inalate sarebbero passate attraverso la barriera polmonare, migrando nel torrente circolatorio e raggiungendo tutti gli organi interni,xxxxxxxxx. E l’invasività delle nanopolveri è testimoniata da letteratura mondiale (che viene richiamata in calce)”.
Il militare ricorrente, come già rilevato nella parte in fatto, è stato impegnato in numerose missioni militari “di pace” nonché in attività di addestramento nei poligoni militari della Sardegna.
In tali luoghi, come è emerso dalle rilevazioni scientifiche, sono state utilizzate armi e macchinari contenenti “uranio impoverito”.
In sostanza l’adempimento degli obblighi di servizio e delle prestazioni affidate, in tali peculiari situazioni ambientali, ha implicato, per il militare, un pericolo concreto di contrarre una patologia tumorale; circostanza avveratasi nel caso del ricorrente.
Del resto lo stesso Ministero della Difesa , fin dal 1999, era consapevole di tale critica situazione, come si evince dalla Direttiva ministeriale del 26/11/1999, ove si riconosce la sussistenza di possibili eventi patogeni provenienti dal contatto con uranio impoverito, con espressa indicazione delle precauzioni da tenere e degli equipaggiamenti da utilizzare nei casi di utilizzo dello stesso.
Precauzioni che nel caso di specie il ricorrente sostiene non essere state disposte dal datore di lavoro. Ed, in ogni caso, qualora taluni dispositivi protettivi fossero stati forniti, non sarebbero risultati idonei al fine di impedire la contaminazione del militare (impegnato in missione all’estero o in poligoni sardi).
L’esistenza del pericolo è stato riconosciuta, fin dagli anni ‘70, da relazioni e rapporti militari (in particolare relazione di “Eglin”, Stati uniti del 1977/78) ove si certificava che, con l’esplosione di proiettili all’uranio impoverito, vengono rilasciate nell’aria, nel suolo e nell’acqua particelle di “metalli pesanti” idonei a procurare patologie tumorali, specie quando il personale militare non venga dotato di particolari ed adeguati mezzi di protezione.
In tale complesso quadro di riferimento il Collegio ritiene che la sbrigativa decisione ministeriale negativa sia illegittima, in quanto non sono stati adeguatamente valutati i presupposti fattuali e giuridici, pervenendo al disconoscimento della sussistenza della causa di servizio, in relazione alla patologia contratta dal dipendente nello svolgimento delle attività militari di servizio, senza adeguata e ponderata valutazione dei fattori di rischio sulla scorta dei sussistenti e documentati elementi tecnico-scientifici.
Per economia processuale il Collegio ritiene di non dover procedere all’acquisizione di una consulenza d’ufficio e/o verificazione (come altri Tar hanno disposto, in casi analoghi), in considerazione del fatto che gli approfondimenti “specifici” in materia sono stati già recentemente e ampiamente sviluppati e svolti nell’ambito di giudizi perfettamente sovrapponibili.