Al Caporale Maggiore scelto dell’esercito italiano , idoneo al transito nei ruoli civili, l’Amministrazione nega la pensione privilegiata per divieto di cumulabità, ritenendo il nuovo rapporto lavorativo derivazione e continuazione di quello precedente . La Corte dei conti sezione Puglia accoglie il ricorso ritenendolo fondato in quanto i compiti svolti dal ricorrente durante la carriera militare sono diversi da quelli svolti quale impiegato amministrativo
L’Amministrazione della Difesa ha ritenuto, dunque, che il “nuovo” rapporto lavorativo sia da considerarsi derivazione e continuazione di quello precedente.
Il fatto che sia stato annullato dalla stessa Amministrazione il diniego di pensione privilegiata non esonera questo Giudice dal verificare la fondatezza della domanda introdotta con il presente ricorso.
Al riguardo, deve osservarsi la totale differenza fra i compiti svolti dal ricorrente durante la carriera militare ( conduttore specializzato di automezzi ed addetto alle operazioni di bonifica e vigilanza) e quelli svolti quale impiegato amministrativo del 46^ reggimento Trasmissioni xxxxxxx
Il rapporto di lavoro attuale dell’odierno ricorrente non si configura, quindi, come “ derivazione” e “ continuazione” di quello precedente e, pertanto, non si applica il divieto di cumulo di cui al combinato disposto degli artt. 133 e 139 d.p.r. n.1092/1973.
Non essendo dubbio, infine, che le infermità da cui omissis è affetto sono riconducibili a fatti di servizio, tenuto conto del parere della C.M.O. di xxxxxxx, può applicarsi la 7^ categoria della Tabella A, con decorrenza dalla domanda di interdipendenza