Il Tribunale Militare di Roma assolve un Tenente Colonnello dell’E.I,imputato di reato continuato di minaccia ed ingiuria ad un inferiore perchè il fatto non costituisce reato.
allegata sentenza del Tribunale militare di Roma :
“Se non può escludersi che effettivamente l’ufficiale abbia pronunciato quelle espressioni all’indirizzo dell’inferiore, appare che queste non concretino un effettivo intento di sminuire o comunque offendere la persona del omissis : le una e l’altra non possono essere qualificate rispettivamente né come ingiuria e né come minaccia ai sensi di quanto in imputazione. Del resto, non si verte qui di un giudizio sul rispetto di buone regole di urbanità,ma di una valutazione di ordine penale circa reati militari. E il livello di rilevanza penale di ingiurie,offese,minacce è da sempre ammesso nel mondo militare come diverso da quello del mondo civile: quanto nel mondo civile è lesivo di onore e reputazione , spesso non lo è nel mondo militare deve gergo e modi sono spesso rudi e scortesi. questo livello di rilevanza non è raggiunto. I toni veementi e certo sgradevoli usati dal superiore nei confronti di un sottoposto considerato che si era creato un rapporto teso tra i due, non concretano l’addebitato reato militare di ingiurie; né vi è la minaccia per la rammentata impossibilità giuridica di realizzare il male minacciato. E anche dal punto di vista soggettivo, non appare concretamente integrata una effettiva volontà dell’agente di ingiurie e minacciare in senso giuridicamente rilevante il sottoposto.
P.QM.
Visti ed applicati gli artr.530 comma 2 c.p.p e 361 c.p.m.p
ASSOLVE
OMISSI dal reato ascrittogli perchè il fatto non costituisce reato