ASSOLUZIONE PER DIFFAMAZIONE PLURIAGGRAVATA

Capitano dell’esercito assolto dall’accusa di diffamazione perchè  il fatto non sussiste.

Allegata sentenza Tribunale Militare

“La scelta di un superiore di riferire voci di corridoio o ipotizzare dinanzi ai propri sottoposti fatti intimi e relativi a un loro collega è stata alquanto inopportuna denotando un assenza di discrezione e di tatto, che sono tra le principali qualità di un efficace e autorevole azione di comando. Ma tale carenza da parte dell’imputato può rivestire tutt’al più rilievo disciplinare, non penale, dato che,altrimenti la punizione finirebbe per risultare sproporzionata essendo l‘interesse a non subire ingiusti pettegolezzi nettamente meno importante della libertà personale sempre esposta a pregiudizio, quantomeno potenzialmente, dalla irrogazione della sanzione penale. In breve il principio di sussidiarietà penale e il conseguente carattere frammentario della Giustizia criminale verrebbero frustrati se si sanzionassero penalmente fatti semplicemente patetici quali sono i pettegolezzi di un Comandante su un proprio sottoposto. Il descritto pettegolezzo non solo non presenta in astratto una capacità infamante di rilevanza penale ma non ha neppure ingenerato in concreto un sia pur minimo discredito.”