La Corte Militare di Appello riforma l’impugnata sentenza e assolve gli imputati perchè il fatto non sussiste.
<<La circostanza in questione, a ben vedere, sembrerebbe tuttavia non essere valorizzata nell’imputazione elevata dalla pubblica accusa nei confronti degli imputati dal momento che la condotta antigiuridica contestata sarebbe consistita nel “fare rientro alla propria residenza”,facendo in tal modo,venir meno uno dei “presupposti per percepire il beneficio in questione che gli era stato concesso sia per le esigenze connesse alla frequenza del corso ISSMI sia per dedicarsi al relativo studio al fine di evitare il disagio derivante dallo spostamento quotidiano dal luogo di residenza o di servizio alla sede del corso”.
Anche volendo accedere all’assunto accusatorio,che pretende di estendere la ratio del trattamento di missione forfettaria accordato ai frequentatori del corso, alla esigenza di garantire, tra l’altro,la possibilità di studio nei momenti di libertà dalle lezioni, non si può non rilevarsi che, dal materiale documentale acquisito agli atti del dibattimento, se sembra difettare del tutto la prova dimostrativa della permanenza, anche in tempo di notte,degli imputati presso le rispettive abitazioni nei giorni in contestazione, tale prova appare, comunque labile e certamente inidonea a fondare una affermazione di penale responsabilità, anche con riferimento alla circostanza che gli stessi imputati, nelle giornate in contestazione abbiano fatto rientro,sia pur per poche ore, presso le proprie dimore. Infatti, per ciascuna delle giornate di interesse,agli atti del dibattimento è stato acquisito un mero specchio riepilogativo dei tabulati riguardanti gli apparecchi telefonici mobili in uso agli imputati in quel periodo,specchio dal quale,per ognuna di tali giornate, risulta un unico “aggancio” generalmente in orario tardo pomeridiano o serale, ma mai notturno………>>