Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso e riforma la sentenza .
“Il Pubblico dipendente trasferito d’autorità se debitamente autorizzato può servirsi per la spedizione dei propri mobili e masserizie di mezzi diversi dalla ferrovia con conseguente rimborso delle relative spese, che non potrà comunque eccedere la spesa da lui effettivamente sostenuta e documentata ; dall’autorizzazione può servirsi di un mezzo diverso da quello ferroviario, se rilasciata nell’ipotesi di oggettiva e comprovata mancanza di tale servizio, consegue per l’Amministrazione l’obbligo di rimborsare le spese sostenute dal dipendente in misura anche eccedente rispetto al criterio “sulla base della tariffa ferroviaria d’uso” enunciato dall’art. 9 comma 6 della L. n°836/1973, fermo restando che il mezzo utilizzato sia quello comunque usuale per tali necessità e più economico siccome imposto dall’art. 9 della L. 642/1961; se l’autorizzazione è rilasciata nell’accertata circostanza che sussiste comunque la possibilità di servirsi nella specie anche del mezzo di trasporto ferroviaria, dovrà essere inderogabilmente applicato il criterio di rimborso sulla base della tariffa ferroviaria d’uso.Tanto precisato in punto di diritto, il Collegio osserva che effettivamente, nel particolare caso di specie, è acquisita la prova dell’ impossibilità della prestazione del servizio ferroviario di trasporto masserizie e della presenza dell’ autorizzazione ministeriale all’uso del mezzo proprio. È appena il caso di osservare che entrambe le su riferite circostanze di fatto non sono stata in alcun modo contestate dal intimata amministrazione. Dalle considerazioni che precedono discende che – come anticipato- l’appello è fondato e va pertanto accolto. Ne segue la riforma della sentenza XXX/XXXX”