Trasferimento ai sensi della Legge n. 104/1992 per assistenza di nonna portatrice di handicap grave

A seguito di ordinanza della III sezione del Consiglio di Stato che, in riforma del rigetto dell’istanza cautelare del TAR Toscana, aveva accolto l’istanza di sospensiva, la I Sezione del TAR Toscana accoglie il ricorso evidenziando che “non possono essere disconosciute le condizioni per disporre a pieno titolo e senza riserve il trasferimento del ricorrente”.
E’ quanto ci comunica l’Avv. Angelo Fiore Tartaglia che ha seguito il caso.

Sentenza trasferimento legge 104 del 1992-09